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DPI, quali materiali sono inclusi nei Dispositivi di Protezione Individuale?

I cosiddetti Dispositivi di Protezione Individuale, ovvero i DPI, sono attrezzature e strumentazioni pensate per ridurre al minimo i danni per la salute e i rischi per la sicurezza sul lavoro. In base al grado di rischio dell’attività lavorativa, infatti, è previsto l’utilizzo di dispositivi specifici, che in certi casi possono essere anche obbligatori per legge.

In un contesto in cui vige l’obbligo per l’uso dei DPI sicurezza, potremmo chiederci cosa sono i DPI e quali materiali rientrano nelle varie categorie di Dispositivi Protezione Individuale. Ad esempio, i materiali per l’autodifesa, le armi e le uniformi rientrano nei DPI? Scopriamolo insieme.

DPI – Cosa sono

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) stabilisce che i DPI in ambito lavorativo debbano rispettare le norme previste dal D.Lgs. 475/92. L’art.74 offre una chiara definizione di Dispositivi di Protezione Individuale:

“Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

Tra i requisiti del Dispositivo di Protezione Individuale è previsto che debba:

  • essere adeguato ai rischi da prevenire, senza costituire un rischio maggiore;
  • essere adatto alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo;
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute;
  • essere compatibile con gli altri DPI eventualmente utilizzati;
  • essere facile da indossare o togliere in caso di emergenza.

In particolare, tra i Dispositivi di Protezione Individuale è bene evidenziare subito le attrezzature e strumentazioni escluse da tale definizione:

  • indumenti di lavoro ordinari / uniformi non destinate in modo specifico alla salute e sicurezza del lavoratore;
  • attrezzature servizi di soccorso e di salvataggio;
  • attrezzature protezione individuale di forze armate, forze di polizia e personale per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  • attrezzature di protezione individuale mezzi di trasporto stradali;
  • materiali sportivi;
  • materiali per l’autodifesa o dissuasione;
  • apparecchi per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

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DPI – Categorie

Questi dispositivi di sicurezza, infatti, vengono classificati in tre categorie, a seconda del grado di rischio connesso all’attività lavorativa.

  • DPI di prima categoria: dispositivi di protezione per attività con rischio minimo e che procurano danni di lieve entità (es. l’effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici).
  • DPI di seconda categoria: i DPI che non rientrano nelle altre due categorie e che sono legati ad attività con rischio significativo. Viene richiesto un attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato.
  • DPI di terza categoria: dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte. È previsto un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto. Alcuni esempi di DPI di terza categoria sono: imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori e guanti ignifughi.

In generale, i DPI possono essere classificati anche in base alla tipologia di protezione, che può essere:

  • degli arti superiori
  • degli arti inferiori
  • di occhi e viso
  • dell’udito
  • del capo
  • delle vie respiratorie
  • del corpo e della pelle
  • dalle cadute dall’alto
  • della visibilità.

È chiaro, quindi, che non costituiscono DPI:

  • gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specifici per la protezione, la sicurezza e la salute del lavoratore;
  • le attrezzature per servizi di soccorso e di salvataggio;
  • tutte le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico (caschi, scudi, ecc);
  • le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali;
  • i materiali sportivi se utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
  • i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);
  • gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Inoltre, non rientrano tra i DPI i dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro:

  • le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli);
  • l’umidità, l’acqua (guanti di plastica e simili)
  • il calore (guanti, ecc.).

Per la tutela della tua azienda e dei tuoi dipendenti, tuttavia, è possibile affiancare dei sistemi per la sorveglianza e la sicurezza ai DPI comunemente utilizzati. Se hai bisogno di una consulenza, contatta i nostri esperti.