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La linea di confine tra le attività a carico delle guardie particolari giurate e quelle svolte dai servizi di portierato è un tema molto delicato che suscita spesso incomprensioni.

La necessità di regolamentare i ruoli svolti dalle guardie particolari giurate e dai servizi di portierato è stato un argomento prioritario discusso nella circolare anti-abusivismo diffusa il 24 aprile scorso dal Ministero dell’Interno, in vece al Capo della Polizia Franco Gabrielli, recante l’oggetto: “Servizi di vigilanza e custodia del patrimonio altrui riservati agli Istituti di Vigilanza Privata e servizi di portierato – Contrasto dei fenomeni di abusivo esercizio delle attività di Vigilanza Privata”.

L’obiettivo di tale comunicazione ha sottolineato l’esigenza di contrastare il fenomeno dell’abusivismo e dell’uso improprio di alcune figure professionali a discapito di altre. Un comportamento che reca un serio danno non solo agli Istituti di Vigilanza privata ma anche più in generale a tutta la sicurezza, non tutelata dalle giuste figure professionali.

In particolar modo la circolare è volta a tutelare il settore della vigilanza privata da appalti poco chiari e da operatori privi di titoli di polizia che, nel tempo, hanno usurpato servizi che la legge pone in capo agli istituti di vigilanza privata.

La circolare riprende la normativa in materia TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Tale normativa statuisce che l’esercizio di attività di vigilanza privata da parte di soggetti non autorizzati configura la fattispecie di abusiva erogazione dei servizi riservati agli Istituti di Vigilanza ed alle GPG, punibile con l’ex art. 140.

Nello specifico, la circolare recentemente diffusa dichiara come attività imputabile al ruolo di guardia giurata “l’intervento diretto e attivo a favore della proprietà altrui nel caso di eventuali aggressioni, di cooperazione con le Autorità, gli ufficiali e gli agenti di polizia”. Queste attività ricadono nella definizione di “esigenze di sicurezza speciali”, descritte dagli articoli 256-bis, comma 2, R.D. n. 635/1940 e 133-134 del TULPS. Per il servizio di portierato invece si intende “una guardiania passiva del bene, senza che in capo all’operatore siano previsti obblighi di difesa del bene stesso”.

Da ciò si evince che particolari servizi definiti di “sicurezza speciali” non possono essere effettuati da parte di personale sprovvisto di qualifica di guardia particolare giurata, delineando così una specifica distinzione tra i servizi che richiedono l’utilizzo “esclusivo” delle guardie giurate e differenti servizi di sicurezza che possono essere invece svolti da differenti figure professionali.

Nel momento in cui tali limiti di azione non vengono rispettati avviene il reato di abusivismo, punibile anche penalmente.

La circolare ha apportato una specifica novità essenziale per tutelare il settore della sicurezza.

Un nuovo piano d’azione per difendere il perimetro dei servizi esclusivi della vigilanza privata dalle indebite incursioni del portierato. Tale piano d’intervento prevede la strutturazione e l’attuazione di due tipologie di attività differenti:

  1. Attività di corretta informazione ed educazione da parte delle Prefetture nei confronti di soggetti pubblici e privati che si avvalgono dei servizi di vigilanza privata e portierato;
  2. Procedure di controllo ad alto impatto su scala nazionale per arginare al massimo gli abusivismi.

La diffusione di tale comunicazione ha suscitato molteplici adesioni sia da parte di associazioni di tutela sia da parte degli istituti di vigilanza privata che hanno avvalorato tale circolare sottolineandone l’importanza.

Un esempio tra tutti: L’Istituto di Vigilanza privata La Torre che svolge costantemente azioni di sicurezza volte a tutelare le imprese e i privati cittadini esercitando specifiche attività che richiedono l’utilizzo esclusivo delle guardie particolari giurate.

http://www.vigilanzalatorre.it