E’ legittima l’attività degli investigatori privati diretta ad accertare i motivi del mancato svolgimento dell’attività lavorativa del dipendente.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 8373/18 depositata il 4 aprile 2018.
La vicenda in esame riguardava l’ex dipendente di un’agenzia assicurativa, il quale era stato licenziato poiché, in seguito ad alcuni controlli effettuati da investigatori privati, incaricati dal datore di lavoro, non avrebbe rispettato l’orario lavorativo settimanale, per come previsto contrattualmente.
Orbene, il lavoratore aveva impugnato per cassazione la sentenza con cui i giudici dell’appello, avevano rigettato la domanda proposta dallo stesso per ottenere l’annullamento del licenziamento intimatogli e la conseguente reintegrazione. In particolare, la Corte territoriale aveva rilevato sia la proporzionalità della sanzione irrogata dal datore di lavoro rispetto ai fatti contestati al ricorrente, sia la legittimità dell’attività dell’agenzia investigativa svolta, in quanto finalizzata a verificare se le assenze del lavoratore dal luogo di lavoro fossero dovute ad un senza giustificato motivo o meno.
La Suprema Corte ha ritenuto infondata la violazione delle garanzie previste dagli articoli 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori, eccepita dal ricorrente, in quanto, nello specifico, l’art. 2, nel limitare l’intervento di soggetti preposti dal datore di lavoro a tutela dell’azienda, non preclude a quest’ultimo di rivolgersi anche ad agenzie investigative. Inoltre, le garanzie poste dagli art. 2 e 3 già menzionati, riguardano l’esecuzione dell’attività lavorativa intesa in senso stretto, non estendendosi ad eventuali condotte illecite commesse dal dipendente.
Secondo i giudici di merito, nel caso in oggetto, l’attività degli investigatori rientrava tra i poteri di controllo del datore di lavoro in quanto esercitata in luoghi pubblici. A ciò si aggiunga che, proprio in virtù di detti controlli, era stato accertato il mancato rispetto, da parte del lavoratore, dell’orario di lavoro, nonché lo svolgimento di altre attività, non inerenti al lavoro, compiute dal dipendente al di fuori dell’ufficio, durante le ore lavorative.
La Suprema Corte ha condiviso la decisione della Corte d’appello, secondo la quale, il controllo effettuato dagli investigatori, non era finalizzato ad accertare le modalità dell’adempimento dell’obbligazione lavorativa, bensì «le cause dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro concernenti appunto il mancato svolgimento dell’attività lavorativa da compiersi anche all’esterno della struttura aziendale». Pertanto, la Cassazione ha rigettato il ricorso.
(Altalex, 17 aprile 2018. Nota di Maria Elena Bagnato)



